Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca
marittima;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modifiche,
con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, in materia di pesca marittima;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, concernente modernizzazione del settore
pesca e dell’acquacoltura;
VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle
licenze di pesca per l’esercizio della pesca marittima;
VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da
consumo e, in particolare, l’art. 1 comma 3);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per
lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e, in particolare, l’art.14;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, inerente la
”Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 aprile 2009 recante “Delega al Sottosegretario di Stato On.le
Antonio Buonfiglio”;
TENUTO CONTO delle autorizzazioni rilasciate per le precedenti campagne di pesca del
novellame da consumo e del rossetto;
TENUTO CONTO del favorevole parere scientifico in merito all’attività di pesca del bianchetto e
del rossetto;
CONSIDERATO che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date
di inizio della campagna 2010;
SENTITA la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura che, nella riunione del
21 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all’attività di pesca del novellame da consumo e
del rossetto per l’anno 2010.
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
D E C R E T A
1. Per l’anno 2010 la pesca professionale del novellame di sardina (sardina philcardus) e del
rossetto (aphia minuta)
è consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta
(60) giorni consecutivi a decorrere inderogabilmente dal 15 febbraio al 15 aprile 2010 nelle acque
antistanti tutti i Compartimenti marittimi interessati, ad esclusione del Compartimento marittimo di
Manfredonia dove il periodo di pesca decorre dall’11 gennaio all’11 marzo 2010.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 11 gennaio 2010
p. IL MINISTRO: IL SOTTOSEGRETARIO
DI STATO ANTONIO BUONFIGLIO